Poche ma significative (per lo più in negativo) le novità introdotte dalla legge di bilancio 2023 (l. n. 197/22) in materia di lavoro e previdenza. Le modifiche della disciplina del lavoro occasionale (i c.d. voucher) (art.1, commi 342-354) sono finalizzate ad ampliarne l’utilizzo, grazie all’aumento del limite massimo del compenso annuo da corrispondere al lavoratore (da 5000 a 10000 euro) e del numero di dipendenti dell’azienda che lo utilizza (da 5 a 10); in via sperimentale, per il biennio ’23-’24, i voucher sono utilizzabili in agricoltura fino a 45 giorni per lavoratore. Tra le modifiche che interessano il reddito di cittadinanza (art. 1, commi 313-320), oltre alla drastica riduzione della durata della prestazione (da 18 a 7 mesi), inquieta il venir meno del riferimento nella legge alla “congruità” dell’offerta di lavoro, il cui rifiuto determina la decadenza dal beneficio; il che preannuncia futuri ulteriori interventi sul regime della “condizionalità”. Le nuove disposizioni hanno infatti carattere transitorio, in attesa della riforma complessiva della materia rinviata al 2024. In materia previdenziale, previste due ipotesi di pensionamento anticipato per tutto il 2023: c.d. quota 103 (art.1, commi 283-285) e opzione donna (art.1, comma 292).