Con la sentenza XXX c. HR Rail SA del 10 febbraio scorso (causa C-485/20), la Corte di giustizia fa propria una nozione ampia di “soluzioni ragionevoli” che il datore deve adottare (ai sensi dell’art. 5, direttiva 2000/78) per evitare il licenziamento di un lavoratore disabile in caso di sopraggiunta inidoneità a svolgere le proprie mansioni, ricomprendendovi anche l’assegnazione ad un diverso posto di lavoro per il quale disponga delle competenze, delle capacità e delle disponibilità. Tale obbligo grava sul datore anche in relazione ad un lavoratore assunto come tirocinante. Resta il limite dell’ “onere sproporzionato” che lo stesso art. 5 prevede non possa essere addossato al datore. Per effettuare una valutazione in merito “è necessario tener conto in particolare dei costi finanziari o di altro tipo che esse comportano, delle dimensioni e delle risorse finanziarie dell’organizzazione o dell’impresa e della possibilità di ottenere fondi pubblici o altre sovvenzioni”.