Anche i militari hanno diritto a costituire organizzazioni sindacali, ma non possono aderire ad organizzazioni di altre categorie di lavoratori né esercitare il diritto di sciopero. Lo ha affermato la Corte costituzionale con la sentenza n. 120/2018 dichiarando la parziale incostituzionalità dell’art.1475, comma 2 del d.lgs. n. 66/2010 (codice dell’ordinamento militare). La decisione della Corte si è fondata anche sull’art. 5 della Carta sociale europea sulla libertà di organizzazione sindacale. Alla fonte del Consiglio d’Europa viene riconosciuta la natura di norma interposta ai sensi dell’art. 117 comma 1 Cost., ma la Consulta nega di essere vincolata dalle decisioni del Comitato europeo dei diritti sociali, del quale rimarca il carattere di organismo non giurisdizionale (proprio invece della Corte europea dei diritti dell’uomo). Si tratta di un’affermazione che potrebbe condizionare la futura decisione della Corte sulla questione di costituzionalità relativa al contratto a tutele crescenti (d.lgs. 23/15), che il Tribunale di Roma, con l’ordinanza del 26 luglio 2017, ha sollevato richiamando proprio la giurisprudenza del Comitato.