Con la sentenza la sentenza n. 7 depositata il 22 gennaio la Corte costituzionale fa salva la disciplina dei licenziamenti collettivi prevista dal Jobs Act (art. 10, d.lgs. 23/15), giustificando l’esclusione del diritto alla reintegrazione del lavoratore licenziato illegittimamente per violazione dei criteri di scelta di cui all’art. 5, comma 1 l.223/91. La sentenza fa seguito alla precedente n. 254/20 con la quale erano state dichiarate inammissibili le questioni sollevate dalla Corte d’Appello di Napoli, per vizi procedurali dell’ordinanza di rinvio. Stavolta invece la Corte decide le questioni, precisando che la normativa contestata non viola nè il principio di eguaglianza ex art. 3 Cost., dal momento che il deteriore trattamento che essa configura per i lavoratori assunti dopo la sua entrata in vigore è ragionevolmente finalizzato alla promozione dell’occupazione di questi ultimi; nè le norme costituzionali a tutela della stabilità del lavoro, lette congiuntamente all’art. 24 della Carta sociale europea, in quanto la tutela meramente indennitaria prevista dal d.lgs. 23/15 configura comunque un risarcimento adeguato per il lavoratore.