Con la sentenza n. 77 del 19 aprile la Corte ha dichiarato parzialmente incostituzionale l’art. 92 del codice di procedura civile, norma che, dopo la riforma operata dal 132/2014, limitava fortemente la possibilità per il lavoratore di evitare la condanna alle spese processuali in caso di soccombenza in giudizio. Grazie alla sentenza diventa possibile ottenere la compensazione (parzialmente o per intero) quando esistono “gravi ed eccezionali ragioni” valutate dal giudice. Pur negando che il diritto alla compensazione possa di per sé derivare dalla debolezza contrattuale del lavoratore , i giudici delle leggi fanno rientrare nella valutazione del giudice anche le ipotesi in cui il lavoratore debba promuovere un giudizio senza poter conoscere elementi rilevanti e decisivi che sono nella disponibilità del solo datore di lavoro. Ne deriva la possibilità di ottenere la compensazione in tutte le cause promosse per contestare decisioni datoriali fondate su ragioni economiche o produttive (in primis, in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo).