Nuova censura di incostituzionalità dell’art. 18 dello Statuto nella versione riformata dalla l. 92/12 (c.d. Fornero). Stavolta la Consulta, con la sentenza n. 125/22, dichiara in contrasto con l’art. 3 Cost., in quanto irragionevole, il requisito della “manifesta” insussistenza del fatto posto dall’art. 18 comma 7 a base di un licenziamento economico. Oltre a trattarsi di un requisito indeterminato, in quanto tale foriero di incertezze applicative, esso finisce per aggravare in maniera ingiustificata l’onere probatorio, complicando oltre modo l’iter processuale.