Con la sentenza n. 58/2018 depositata il 23 marzo la Corte costituzionale ha dichiarato l’incostituzionalità dell’art. 3 del decreto-legge n. 92 del 2015 e degli artt. 1, comma 2, e 21-octies della legge n. 132 del 2015 che ammettevano la continuazione dell’attività di stabilimenti di interesse strategico nazionale in caso di sequestro disposto per reati inerenti alla sicurezza dei lavoratori. I giudici delle leggi – nel giungere a conclusioni opposte rispetto alla sentenza n. 85/2013 con la quale avevano salvato il precedente d.l. 207/2012 – censurano oggi il fatto che la nuova normativa non condizionava la prosecuzione dell’attività ad alcun controllo pubblico preventivo né richiedeva l’adozione di misure tempestive atte a rimuovere la situazione di pericolo per l’incolumità dei lavoratori. Non bilanciando adeguatamente la libertà di iniziativa economica con il diritto alla salute dei lavoratori, la normativa si pone in contrasto non solo con l’art.32 Cost., ma con lo stesso art. 41 per il quale la libertà d’impresa deve svolgersi in modo da non recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. La sentenza non incide comunque sulla prosecuzione dell’attività dell’Ilva, disposta dalla procura con provvedimento che condizionava la stessa all’adozione di misure idonee a mettere in sicurezza gli impianti.