Il d.l. n. 1 del 7 gennaio introduce l’obbligo vaccinale per tutti i cittadini italiani e stranieri residenti in Italia che abbiano compiuto i cinquant’anni di età. A partire dal prossimo 15 febbraio e fino al 15 giugno, la mancata esibizione della certificazione verde Covid-19 al momento dell’accesso al lavoro determina la sospensione dal lavoro con diritto al mantenimento del posto e perdita della retribuzione, nonchè di qualsiasi altro compenso o emolumento (art. 1, comma 4). La misura è giustificata dal “fine di tutelare la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro”; bene evidentemente da considerarsi prevalente rispetto al diritto alla retribuzione (art. 36 comma 1) ed al lavoro (art.4), in un contesto di emergenza epidemiologica. Il suo mantenimento in presenza di bassi indici di contagio potrebbe tuttavia sollevare legittimi dubbi di costituzionalità.