Incostituzionale il requisito di residenza decennale per l’accesso al reddito di cittadinanza: ragionevole invece prevederne uno di 5 anni

La Corte costituzionale dichiara l’incostituzionalità della disciplina, ormai non più in vigore, del reddito di cittadinanza, per contrarietà con l’art. 3 Cost del requisito di decennale residenza in Italia che essa poneva a condizione della sua erogazione (sentenza n. 31/25 depositata il 20 marzo). Tale requisito deve considerarsi contrario all’art. 3 Cost. in quanto irragionevole, cioè di durata eccessiva. Tuttavia, è ammissibile (anzi, perfino doveroso) condizionare l’erogazione di tale prestazione al requisito di 5 anni, che garantisce l’esistenza di minimo radicamento territoriale del cittadino straniero in Italia. La discriminazione che ne consegue (di natura indiretta), è infatti giustificata da ragioni oggettive, prima fra tutte l’esigenza di garantire l’equilibrio delle finanze pubbliche. L’effetto della sentenza si proietta anche sulla vigente disciplina dell’assegno di inclusione che ha sostituito il reddito di cittadinanza, legittimando sul piano costituzionalmente il requisito quinquiennale di residenza previsto per la sua erogazione.