Con il decreto legge n.127/2021 è introdotto il controverso obbligo di “possedere ed esibire, su richiesta” la certificazione verde Covid 19 (il c.d. greenpass) per accedere ai luoghi di lavoro, sia pubblici che privati. L’obbligo (in vigore dal 15 ottobre al 31 dicembre, termine di cessazione dello stato d’emergenza) è esteso a tutti i soggetti che negli ambienti predetti svolgano un’attività di lavoro, di formazione o di volontariato, “anche sulla base di contratti esterni”. La mancanza della certificazione, se previamente comunicata, è equiparata ad assenza ingiustificata, che implica la sospensione della retribuzione ma non comporta conseguenze sul piano disciplinare. E’ esposto invece a sanzioni disciplinari ed amministrative chi accede nei luoghi di lavoro privo di certificazione. Resta aperto il nodo del costo del tampone per i soggetti non vaccinati. Nel decreto, in merito, solo timide aperture al finanziamento pubblico dei temponi rapidi gratuiti.