Dopo lunga gestazione ha finalmente visto la luce il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (d.lgs. 14/2019), che ha riformato diversi aspetti della normativa fallimentare. Tra le novità (negative) in materia lavoristica, la modifica dell’art. 47, legge 428/1990 che riduce i tempi della consultazione sindacale in caso di trasferimento di azienda e amplia l’ambito di applicazione degli accordi in deroga all’art.2112 cc.. Nel quadro della complessiva riforma del concordato preventivo, risponde a finalità occupazionali la previsione dell’impegno del soggetto destinato a proseguire l’attività dell’impresa a garantire, per almeno un anno dall’omologazione, l’occupazione di almeno la metà dei lavoratori impiegati dal debitore.