Importante sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo su controllo della mail aziendale e diritto alla riservatezza

Con la sentenza Barbulescu v. Romania del 5 settembre (http://www.dirittielavoro.it/wp-content/uploads/Documenti/CASE-OF-BARBULESCU-v.-ROMANIA.pdf ) la Grand Chamber della Corte europea dei diritti dell’uomo, censurando la normativa rumena in materia, ha elencato le condizioni che rendono compatibile il controllo delle mail aziendali con il diritto al rispetto della vita privata e della corrispondenza riconosciuto dall’art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.Il caso riguardava un licenziamento disciplinare di un dipendente che aveva utilizzato per fini privati l’indirizzo di posta dell’azienda. Pur ammettendo in linea di principio la possibilità di effettuare controlli sull’utilizzo della casella di posta dei dipendenti, la Corte ha chiarito che, affinchè questi siano compatibili con l’art. 8, è necessario che il lavoratore sia previamente ed adeguatamente informato della possibilità di subire controlli da parte dell’azienda; che il controllo non sia troppo intrusivo (nel caso aveva riguardato tutte le le mail del dipendente); che sia giustificato da specifiche esigenze dell’azienda (come la necessità di contrastare atti illegali o evitare danni); che tali esigenze non siano perseguibili con modalità meno lesive della privacy del dipendente; e che le conseguenze dell’accertamento non siano sproporzionate rispetto all’infrazione contestata (come nel caso di specie lo era stato il licenziamento). Si tratta di principi rilevanti anche per l’ordinamento italiano, invocabili per interpretare in maniera restrittiva i poteri di controllo del datore regolati dall’art. 4 dello Statuto dei lavoratori, recentemente riformato dal Jobs Act.