Con ordinanza del 30 giugno scorso il Tribunale di Bologna ha riconosciuto il carattere antisindacale dell’obbligo imposto da Deliveroo ai riders da essa utilizzati di accettare l’applicazione del CCNL firmato dall’UGL il 15 settembre 2020, pena la mancata prosecuzione del rapporto di lavoro. Secondo il giudice bolognese il CCNL UGL infatti non può considerarsi attuativo degli artt. 2 e 47 quater, d.lgs. 81/15 che demanda alla contrattazione collettiva la regolazione del rapporto di lavoro dei riders, in quanto il sindacato stipulante è privo dei requisiti di rappresentatività richiesti da tali norme.