Il TAR Lazio, con la sentenza 6084 del 28 marzo, annulla l’ordinanza di precettazione adottata dal Ministro dei Trasporti Salvini per ridurre a 4 ore la durata dello sciopero nazionale del trasporto pubblico locale indetto dal sindacalismo di base (USB, Cobas Lavoro Privato, ADL Cobas, SGB, CUB Trasporti, ADL Cobas) per l’intera giornata del 15 dicembre scorso. Nel fare ciò i giudici amministravi precisano i presupposti di legittimità del potere di precettazione dell’autorità pubblica (Ministro o prefetto), ricordando che ai sensi dell’art. 8 della l. 146/90 questa può esercitarlo solo su impulso della Commissione di garanzia, salvo giustificare la propria iniziativa con l’esistenza di esigenze di necessità e urgenza, non valutate dal Garante. Esigenze, appunto, non esistenti nel caso dello sciopero del 15 dicembre e, comunque, non provate dal Ministro dei trasporti.