Accogliendo un ricorso di un’agenzia di somministrazione (con sentenza 1571 del 12 marzo scorso) il Consiglio di Stato ha bocciato l’aggiudicazione di un appalto pubblico di servizi (nella ASL 6 di Roma) ad una cooperativa, in ragione del carattere non genuino dell’appalto. La cooperativa si limitava infatti a fornire personale, senza svolgere alcun “servizio” ulteriore capace di distinguere la sua attività da quella di un’agenzia di somministrazione ai sensi dell’art.29, comma 1 del d.lgs. 276/03. Da ciò l’annullamento degli atti di gara, mancando l’aggiudicataria dei requisiti necessari per somministrare manodopera (autorizzazione ministeriale e iscrizione all’Albo). La sentenza conferma i consolidati principi in materia di appalto, ma per la prima volta li enuncia con chiarezza anche nell’ambito degli appalti pubblici. A beneficiarne, nell’immediato, sono le agenzie di somministrazione, posto che l’appalto fittizio non comporta la costituzione del rapporto in capo al datore pubblico, per la quale resta necessario il concorso.