La “manina” evidentemente ben indirizzata del senatore Nazario Pagano (Forza Italia) ha introdotto un emendamento alla Legge di conversione del decreto PNRR- 2 (L. 79 del 29 giugno di conv. del DL 36/22 recante misure urgenti per l’attuazione del PNRR) con il quale si modifica l’art. 1677 bis c.c. introducendo per la prima volta nel codice civile il concetto di “servizi di logistica“, definiti come “attivita’ di ricezione, trasformazione, deposito, custodia, spedizione, trasferimento e distribuzione di beni di un altro soggetto, alle attivita’ di trasferimento di cose da un luogo a un altro“. Il fine è di applicare a tali attività le norme relative al contratto di trasporto e non più quelle relative all’appalto, con conseguenze esonero del committente dal regime della responsabilità solidale ex art. 29 d.lgs. 276/03 per i crediti di lavoro dei lavoratori. In attesa di auspicabili interventi chiarificatori del legislatore che rimuovano ambiguità a riguardo, un simile clamoroso regalo ai colossi del settore può comunque essere contrastato sul piano giudiziario, rivendicando l’estensione della responsabilità solidale al di fuori del contratto di appalto, sulla base dei principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza 254 del 2017.