Altre due sentenze della Corte costituzionale smontano quel che resta del Jobs Act, riscrivendo la disciplina del licenziamento. Si eliminano così alcuni profili particolarmente irragionevoli della disciplina del 2015, rendendola più simile a quella prevista dall’art. 18, St. lav. (che resta applicabile ai lavoratori assunti prima del 15 marzo 2015).
Con la sentenza n. 128 la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 23/15, nella parte in cui non prevede che la tutela reintegratoria si applichi anche nelle ipotesi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo in cui sia direttamente dimostrata in giudizio l’insussistenza del fatto materiale allegato dal datore di lavoro, lasciando però nell’area della tutela indennitaria l’ipotesi in cui sia mancato il tentativo di ricollocamento del lavoratore (c.d. repêchage).
Con la sentenza n. 129 del 2024 ha ritenuto non fondata la questione relativa alla stessa norma, relativa al licenziamento disciplinare basato su un fatto contestato per il quale la contrattazione collettiva prevedeva una sanzione conservativa, a condizione che se ne dia un’interpretazione adeguatrice. Deve infatti ammettersi la tutela reintegratoria quando la regolamentazione pattizia preveda che specifiche inadempienze del lavoratore, pur disciplinarmente rilevanti, siano passibili solo di sanzioni conservative.