Poche le novità introdotte dalla l. 3 luglio 2023, n. 94 in sede di conversione del c.d. Decreto lavoro (d.l. 48/23). Tra le più rilevanti, l’eliminazione della causale in caso di rinnovo di contratto a termine. L’obbligo di indicare le ragioni temporanee a giustificazione dell’assunzione (previste dalla contrattazione collettiva o, entro il 30.4.2024, individuata dalle parti) resta solo in caso di superamento dei 12 mesi di durata complessiva del rapporto. Da salutare positivamente l’eliminazione della possibilità di assolvere gli obblighi di informazione previsti dal c.d. decreto trasparenza (d.lgs, 104/22) tramite la mera indicazione dei riferimenti normativi o di contratto collettivo, in caso di rapporti di lavoro con orario non programmabile, caratterizzati da modalità organizzative in tutto o in gran parte imprevedibili. Prorogato il diritto al lavoro agile per i lavoratori fragili (fino al 30 settembre) e permesso in forma semplificata ai lavoratori con figli di età inferiore ai 14 anni o più esposti a rischio Covid (fino al 31 dicembre)