Con la circolare n.10/2018 dell’11 luglio l’Ispettorato Nazionale del Lavoro affronta il problema della responsabilità dello pseudo-appaltatore nel caso in cui il lavoratore non abbia agito in giudizio nei suoi confronti per ottenere la costituzione del rapporto ex art.414 c.p.c. Osserva l’INL che, pur restando esclusa l’instaurazione ex lege del rapporto di lavoro, l’utilizzatore deve comunque considerarsi responsabile per il versamento dei contributi evasi dallo pseudo-appaltatore in virtù del carattere pubblicistico del rapporto previdenziale, come tale sottratto alla disponibilità delle parti. Da ciò la possibilità del personale ispettivo di procedere nei suoi confronti al recupero dei contributi dovuti durante l’esecuzione dell’appalto, fatta salva l’incidenza satisfattiva dei pagamenti effettuati dallo pseudo-appaltatore. A conforto di tale conclusione viene richiamata anche la recente sentenza della Corte costituzionale n. 254/2017 in materia di subfornitura, che ha riconosciuto il carattere di principio generale al regime della solidarietà in qualsiasi ipotesi di dissociazione tra titolarità del rapporto di lavoro e utilizzo della prestazione