Con la circolare n. 5 del 9 agosto, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro fornisce indicazioni al personale ispettivo in merito alle sanzioni da irrogare in caso di illegittimo utilizzo delle prestazioni occasionali (i “nuovi” voucher introdotti dalla legge 96/17). Di particolare rilievo i chiarimenti forniti sulla disposizione più ambigua, che prevede una mera sanzione pecuniaria in caso di violazione dell’obbligo di comunicazione preventiva (art. 54 bis, comma 20). Secondo l’INL la sanzione si applicherebbe al datore che utilizzi il lavoratore al di fuori dell’orario comunicato, qualora il lavoratore sia stato già impiegato durante lo stesso mese. Con conseguente non contestabilità del lavoro nero e con buona pace della finalità di contrasto all’utilizzo abusivo dei voucher in versione elettronica, che la nuova disciplina avrebbe dovuto garantire.