Dopo lunga gestazione ha finalmente visto la luce il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (d.lgs. 14/2019), che ha riformato diversi aspetti della normativa fallimentare. Tra le novità (negative) in materia lavoristica, la modifica dell’art. 47, legge 428/1990 che riduce i tempi della consultazione sindacale in caso di trasferimento di azienda e amplia l’ambito di applicazione degli accordi in deroga all’art.2112 cc.. Nel quadro della complessiva riforma del concordato preventivo, risponde a finalità occupazionali la previsione dell’impegno del soggetto destinato a proseguire l’attività dell’impresa a garantire, per almeno un anno dall’omologazione, l’occupazione di almeno la metà dei lavoratori impiegati dal debitore.
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Le ultime notizie dal mondo del lavoro
In vigore il decreto legge su reddito di cittadinanza e “quota cento”
In vigore il decreto legge n. 4/2019 che introduce il c.d. reddito di cittadinanza, la cui erogazione inizierà nel mese di aprile 2019. Si tratta di un sussidio erogato attraverso apposita carta acquisti, che sostituisce il reddito di inclusione ampliandone la platea dei beneficiari. L’accesso al reddito di cittadinanza è condizionato alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro ed all’adesione ad un percorso personalizzato finalizzato all’inserimento lavorativo. Se anche i centri per l’impiego riuscissero a implementare la riforma, difficile per i beneficiari sottrarsi alla trappola della precarietà, come dimostrano analoghe misure adottate in altri paesi europei.
Lo stesso d.l. 4/2019 modifica alcuni aspetti della normativa pensionistica, a partire dall’introduzione della c.d. quota 100, che in realtà riguarda soltanto chi compie 62 anni nel triennio 2019-2021 avendo già maturato 38 anni di contributi.
Approvata la legge di bilancio: tra le poche novità la flessibilità nella fruizione del congedo di maternità e l’intervento sull’indicizzazione delle pensioni
In attesa del varo del c.d. reddito di cittadinanza e della riforma delle pensioni, la legge di bilancio 2019 (n. 145/2018) prevede poche novità in materia di lavoro. Tra queste l’aumento a 5 giorni del congedo obbligatorio per il padre da fruire entro i 5 mesi dalla nascita del figlio e la previsione di un giorno di congedo facoltativo in sostituzione al periodo di astensione obbligatoria spettante alla madre; la possibilità di godere dei 5 mesi di congedo obbligatorio di maternità dopo il parto; la priorità per l’accesso allo smart-working per le lavoratrici nei primi 3 mesi successivi al congedo obbligatorio; l’esenzione dai nuovi limiti per le assunzioni a termine per le Università e gli enti di ricerca pubblici e privati; lo sgravio contributivo per l’assunzione dei laureati con lode o titolari di dottorato. Le misure più controversie in materia previdenziale, in primis la rimodulazione dei meccanismi di rivalutazione delle pensioni per i prossimi 3 anni (perequazione automatica), con riduzione degli indici per pensioni di importo superiore ai 1522 euro.
Fondazioni liriche: la Corte di giustizia impone un limite al precariato
La Corte di Giustizia, con sentenza del 25 ottobre, dichiara illegittima la normativa italiana nella parte in cui non prevede per le Fondazioni lirico sinfoniche nessun limite al rinnovo dei contratti né relativo ad un tetto massimo di durata degli stessi né relativo ad un obbligo di motivazione dei rinnovi contrattuali. La Corte di Lussemburgo ricorda al legislatore italiano che la direttiva 1999/70/CE non ammette deroghe al principio per cui i rinnovi dei contratti a termine debbano essere motivati da “esigenze provvisorie” e quindi possano essere stipulati solo per particolari esigenze temporanee e non per far fronte a carenze di organico. Non sorgono dunque dubbi sulla piena applicabilità degli obblighi di motivazione oggi previsti dal c.d decreto dignità per tutti i rinnovi dei contratti a termine stipulati anche dalle Fondazioni lirico sinfoniche.
La Corte di giustizia riconosce efficacia diretta alla Carta diritti dell’UE in materia di diritto alle ferie
Importante sentenza della Corte di giustizia relativa all’efficacia della Carta dei diritti fondamentali dell’UE negli ordinamenti nazionali (causa C-684/16). Censurando la normativa tedesca che limita l’indennizzabilità delle ferie non godute, i giudici europei hanno riconosciuto che la disposizione della Carta relativa al diritto alle ferie (art.31, par.2) può essere invocata in giudizio dai lavoratori nelle controversie contro i propri datori di lavoro, per ottenere la disapplicazione della legislazione nazionale. E’ la prima volta che viene riconosciuto un simile effetto (c.d. efficacia diretta orizzontale) ad una norma della Carta dei diritti relativa ad un diritto “sociale”.
Pubblicata la sentenza n.194/2018 con la quale la Consulta ha dichiarato incostituzionale il c.d. contratto a tutele crescenti (d. lgs.23/2015)
Pubblicate le motivazioni della sentenza n. 194 del 26 settembre, che ha dichiarato incostituzionale il meccanismo di calcolo dell’indennità da corrispondere in caso di licenziamento illegittimo previsto dall’art.3, comma 1 del d.lgs. 23/2015 (c.d. Jobs Act). La sentenza riguarda anche la sopravvenuta disciplina introdotta dal c.d. decreto dignità (d.l. 87/18, convertito in l. 96/18), non avendo questa inciso su tale meccanismo ma essendosi limitata ad aumentare i limiti minimi da 4 a 6 mesi di retribuzione) e massimi (da 24 a 36 mesi) dell’indennizzo.
Tale norma, chiarisce la Corte, nel predeterminare l’indennità in funzione della sola anzianità di servizio, viola in primo luogo l’art.3 Cost. (principio di uguaglianza) perché comporta una indebita omologazione di situazioni diverse, impedendo al giudice di valutare il concreto pregiudizio subito dal lavoratore per la perdita del posto di lavoro tenendo conto di altri fattori. La norma è altresì in contrasto con gli art.4, comma 1 (diritto al lavoro) e 35, comma 1 (tutela del lavoro in tutte le sue forme), in ragione dell’inadeguata protezione che assicura al lavoratore. Violato anche l’art 24 della Carta Sociale Europea che impone sia garantito un congruo indennizzo o altra adeguata riparazione al lavoratore licenziato ingiustamente. Della fonte del Consiglio d’Europa è ribadita la natura di norma interposta ai sensi dell’art.117, comma 1 Cost. ed è valorizzato il ruolo del Comitato europeo dei diritti sociali come organismo sovranazionale deputato ad interpretarla.
Per effetto della sentenza 194 spetta adesso al giudice determinare l’importo dell’indennità tenendo conto anche di fattori diversi rispetto all’anzianità di servizio (tra i quali rilevano certamente quelli fissati dall’art.8, l. 604/66)., pur nei limiti del tetto massimo fissato dall’attuale normativa (36 mesi).
Primi effetti della sentenza della Consulta sul contratto a tutele crescenti: il Tribunale di Bari ignora il limite dell’indennizzo
Il Tribunale di Bari, con sentenza del 10 ottobre, anticipa gli effetti della sentenza della Corte costituzionale (non ancora pubblicata) che ha dichiarato l’incostituzionalità del d.lgs. 23/15. In un caso relativo ad un licenziamento collettivo dichiarato illegittimo per violazione degli obblighi di comunicazione sindacale, ha condannato l’impresa a versare un indennizzo di 12 mensilità ad un lavoratore assunto con il contratto a tutele crescenti, invece delle 4 mensilità che gli sarebbero spettate in ragione della sua anzianità di servizio (un anno e mezzo). Seguendo un’interpretazione conforme alla Costituzione, il giudice ha ritenuto di dover considerare anche altri elementi per quantificare il danno subito dal lavoratore (in particolare, la gravità del comportamento datoriale).
Convertito in legge il decreto dignità: esteso l’uso dei voucher in agricoltura e nel turismo e tolti i limiti al precariato nella scuola
Il 9 agosto è entrata in vigore la legge n.96/2018 di conversione del c.d. decreto dignità, con qualche significativa novità rispetto al testo originario. Tra gli emendamenti più rilevanti del capo I (relativo alle misure di contrasto al precariato) c’è l’ampliamento e la semplificazione dell’utilizzo del lavoro occasionale in agricoltura e nel turismo: il pagamento del lavoratore (pensionato, giovane con meno di 25 anni, disoccupato o percettore di integrazione del reddito) può avvenire in contanti presso qualsiasi ufficio postale (previa iscrizione nella piattaforma INPS), il rapporto può durate fino a 10 giorni e l’utilizzatore può avere fino a 8 dipendenti . Il nuovo testo precisa anche che i limiti di durata del contratto a termine non si applicano alle agenzie di somministrazione ma soltanto all’utilizzatore; con il che si scongiura una stretta radicale su questa tipologia contrattuale. Sconfessando Corte di giustizia (sentenza Mascolo) e Corte costituzionale (sent. 187/16), viene poi eliminato ogni limite di durata dei contratti a termine nella scuola (introdotto con la legge 107/15): si riapre così la stagione dei ricorsi.
In vigore il “decreto dignità”: tetto di 24 mesi ai contratti a termine e indennizzo più alto per il licenziamento
E’ entrato in vigore il D.L. n. 87 del 12 luglio 2018 che, nella sua prima parte, riduce da 36 a 24 mesi la durata massima complessiva del contratto a termine. Il superamento dei 12 mesi, anche per affetto di proroga o rinnovo, diventa possibile solo per ragioni di carattere temporaneo. Restano esclusi i lavori stagionali mentre deroghe ai nuovi limiti sono possibili attraverso la contrattazione collettiva e con accordo davanti all’ispettorato del lavoro. La riforma incide anche sull’utilizzabilità dei lavoratori in somministrazione, visto che gli stessi limiti valgono in caso di assunzione da parte di un’Agenzia.
Aumentato anche l’indennizzo in caso di licenziamento illegittimo dei lavoratori assunti con il contratto a tutela crescenti: potrà arrivare fino a 36 mesi di retribuzione e non può essere inferiore a 6. Resta comunque il meccanismo di calcolo rigido e automatico dell’indennizzo, che aumenta di due mensilità ogni anno di servizio.
Queste novità dovranno adesso passare al vaglio del Parlamento, che ha sessanta giorni per convertire il decreto in legge ordinaria.
Circolare dell’INL sulla responsabilità dello pseudo-appaltante per gli inadempimenti contributivi in caso di appalto illecito
Con la circolare n.10/2018 dell’11 luglio l’Ispettorato Nazionale del Lavoro affronta il problema della responsabilità dello pseudo-appaltatore nel caso in cui il lavoratore non abbia agito in giudizio nei suoi confronti per ottenere la costituzione del rapporto ex art.414 c.p.c. Osserva l’INL che, pur restando esclusa l’instaurazione ex lege del rapporto di lavoro, l’utilizzatore deve comunque considerarsi responsabile per il versamento dei contributi evasi dallo pseudo-appaltatore in virtù del carattere pubblicistico del rapporto previdenziale, come tale sottratto alla disponibilità delle parti. Da ciò la possibilità del personale ispettivo di procedere nei suoi confronti al recupero dei contributi dovuti durante l’esecuzione dell’appalto, fatta salva l’incidenza satisfattiva dei pagamenti effettuati dallo pseudo-appaltatore. A conforto di tale conclusione viene richiamata anche la recente sentenza della Corte costituzionale n. 254/2017 in materia di subfornitura, che ha riconosciuto il carattere di principio generale al regime della solidarietà in qualsiasi ipotesi di dissociazione tra titolarità del rapporto di lavoro e utilizzo della prestazione