Con la sentenza la sentenza n. 7 depositata il 22 gennaio la Corte costituzionale fa salva la disciplina dei licenziamenti collettivi prevista dal Jobs Act (art. 10, d.lgs. 23/15), giustificando l’esclusione del diritto alla reintegrazione del lavoratore licenziato illegittimamente per violazione dei criteri di scelta di cui all’art. 5, comma 1 l.223/91. La sentenza fa seguito alla precedente n. 254/20 con la quale erano state dichiarate inammissibili le questioni sollevate dalla Corte d’Appello di Napoli, per vizi procedurali dell’ordinanza di rinvio. Stavolta invece la Corte decide le questioni, precisando che la normativa contestata non viola nè il principio di eguaglianza ex art. 3 Cost., dal momento che il deteriore trattamento che essa configura per i lavoratori assunti dopo la sua entrata in vigore è ragionevolmente finalizzato alla promozione dell’occupazione di questi ultimi; nè le norme costituzionali a tutela della stabilità del lavoro, lette congiuntamente all’art. 24 della Carta sociale europea, in quanto la tutela meramente indennitaria prevista dal d.lgs. 23/15 configura comunque un risarcimento adeguato per il lavoratore.
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Bollettino-8-2023
Annullati una seconda volta i licenziamenti collettivi dei lavoratori dell’ex GKN: condannata per condotta antisindacale la nuova proprietà
A distanza di oltre 2 anni dal primo decreto ex art. 28 Statuto lavoratori che bloccò la chiusura dell’azienda nel settembre 2021, arriva un’altra vittoria processuale dei lavoratori dell’ex GKN: con il decreto depositato il 26 dicembre il Tribunale di Firenze accoglie il ricorso della FIOM e condanna per condotta antisindacale la nuova proprietà QF (che fa capo a Francesco Borromeo) per aver attivato i licenziamenti collettivi senza aver prima adempiuto agli obblighi procedurali previsti dalla l. 234/21 (la c.d. legge “Todde-Orlando” anti-delocalizzazioni), ovvero senza aver informato le rappresentanze sindacali dell’intenzione di cessare definitivamente l’attività. Fatale, per la proprietà, l’errore di calcolo sul numero complessivo di lavoratori mediamente impiegati nell’anno precedente l’invio delle comunicazioni di licenziamento, di appena una unità superiore ai limite di legge (250 lavoratori).
Inizia adesso una nuova fase di confronto con sindacati e istituzioni pubbliche per avviare un processo di reindustrializzazione del sito.
Bollettino-7-2023
Il Tribunale di Palermo condanna per discriminazioni multiple la piattaforma di food-delivery Foodihno
Accogliendo parzialmente il ricorso per condotta antisindacale di Nidil, Filcams e Filt, il giudice del lavoro di Palermo condanna la piattaforma di food-delivery Foodinho (gruppo Glovo) per le discriminazioni multiple prodotte dal proprio sistema di selezione e organizzazione del lavoro, basato su un algoritmo che premia con “punteggio di eccellenza” i lavoratori più produttivi, ovvero più disponibili a lavorare in determinati giorni (fine settimana e festivi) e fasce orarie (serali). In tal modo i lavoratori vengono messi in concorrenza gli uni con gli altri, senza alcuna considerazione delle loro condizioni personali relative al genere, all’età, all’handicap, alle convinzioni religiose; il che configura multiple potenziali (ovvero, che prescindono dall’esistenza di un soggetto discriminato) discriminazioni indirette (dovute cioè all’applicazione di criteri apparentemente neutri), nonchè la violazione del diritto di sciopero, visto che un simile modello organizzativo equipara l’indisponibilità per sciopero a quella dovuta ad altre ragioni non tutelate dall’ordinamento .
La Commissione di garanzia ed il Ministro dei trasporti dimezzano la durata dello sciopero “generale” per i lavoratori nei trasporti
Imposta la riduzione della durata dello sciopero generale del 17 novembre da 8 a 4 ore per i lavoratori dei trasporti dall’azione congiunta della Commissione di garanzia e del Ministro dei trasporti. La prima, il 9 novembre, ha adottato una delibera di invito (ai sensi dell’art.13, lett. d) l. n. 146/90) con la quale si è contestato ai sindacati proclamanti (CGIL e UIL) la violazione delle regole relative alla rarefazione oggettiva (con riferimento al settore del trasporto aereo e dell’igiene ambientale) e della durata massima della prima azione di sciopero (con riferimento a tutti i settori dei trasporti). Ciò perchè, secondo la Commissione, lo sciopero, non riguardando tutte le categorie dei lavoratori pubblici e privati, non poteva definirsi “generale”, e come tale beneficiare delle deroghe alle discipline di settore ammesse dalla stessa Commissione di garanzia (delibera 03/134). Sulla scia della delibera della Commissione si è mosso il Ministro Salvini, adottando l’ordinanza di precettazione. Se l’intervento della Commissione può trovare una giustificazione nella propria precedente prassi (pur non essendo, proprio per questo, obbligato), l’intervento del Ministro appare esorbitante rispetto ai poteri che gli conferisce la legge, non sollevando lo sciopero generale alcun “fondato pericolo di pregiudizio grave e imminente ai diritti della persona costituzionalmente tutelati”, come richiesto dall’art.8, l. 146/90
Bollettino-6-2023
Nuova rimessione alla Corte costituzionale sul Jobs Act: l’ordinanza del Tribunale di Ravenna sul licenziamento economico
Continua il tiro al bersaglio nei confronti della disciplina del licenziamento contenuta nel c.d. Jobs Act (d.lgs. 23/15), già più volte oggetto di dichiarazioni di incostituzionalità, al pari della precedente riforma dell’art.18 operata dalla legge “Fornero” (l. n. 92/12). Il Tribunale di Ravenna, con ordinanza del 27 settembre, solleva questione di costituzionalità dell’art. 3, comma 1 e 2, d.lgs. 23/15 che esclude la tutela reintegratoria in qualsiasi caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, denunciando l’irragionevolezza (sulla scia della precedente sent. 59/21, relativa all’art.18) e l’inadeguatezza di un simile regime di tutela (anche in relazione all’art.24 della Carta sociale europea), deteriore rispetto a quello garantito dal diritto civile ai creditori diversi dai lavoratore.
Inquietanti scenari aperti dalla Cassazione penale, che conferma la responsabilità penale per omicidio colposo del RLS inadempiente
Inaudita sentenza della quarta sezione Penale della Cassazione (n. 38914 del 25 settembre) con la quale viene confermata la sentenza del Tribunale di Bari che ha riconosciuto responsabile per un infortunio mortale un Rappresentante per la sicurezza, condannandolo per il reato di omicidio colposo. Il fatto di non aver correttamente ottemperato alle funzioni che l’art. 50, d.lgs. 81/08 gli attribuisce, costituirebbe per i Supremi Giudici una condotta che ha “contribuito causalmente alla verificazione dell’evento ai sensi dell’art. 113 c.p.”. In questo modo, la Corte di Cassazione inverte la ratio stessa delle norme del T.U., trasformando dei diritti sindacali in obblighi penalmente sanzionabili. Ciò incurante del fatto che lo stesso T.U. limiti i possibili profili di responsabilità del RLS alle sole ipotesi di violazione degli obblighi di segretezza espressamente sanzionati dalla legge.
La Cassazione legittima la disapplicazione del CCNL “leader” per violazione del diritto alla giusta retribuzione
Con la sentenza n. 27711 pubblicata il 2 ottobre, la Cassazione accoglie il ricorso contro la sentenza della Corte d’Appello di Torino che aveva considerato insindacabile il trattamento retributivo corrisposto in applicazione del CCNL Vigilanza privata, in quanto siglato dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative, come prescritto dalla pertinente normativa (art.7, comma 4 d.l. 248/07, relativa ai soci lavoratori di cooperativa). In forza di una dotta e articolata motivazione, i Giudici di legittimità affermano il principio di diritto per il quale al giudice spetta comunque la facoltà di valutare la conformità del trattamento retributivo al precetto costituzionale dell’art. 36 Cost., anche quando (come nel caso di specie) questo deriva dall’applicazione di un CCNL “leader”, cui rinvia la legge. Tale valutazione deve fondarsi sia sul confronto con gli standard salariali previsti in altri CCNL di settori affini o per mansioni analoghe o utilizzando indicatori economici e statistici, ivi compresi quelli indicati nella direttiva UE 2022/2041 (che a sua volta rinvia agli indici internazionali del 60% del salario mediano o del 50 % del salario medio).