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Il Tribunale di Roma rinvia alla Corte costituzionale la norma che esclude il passaggio dei lavoratori Alitalia a ITA Airways
Con ordinanza 18 giugno, il Tribunale di Roma (giudice Tiziana Orru) ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell’art. 6 del d.l. 131/22 (modificato in sede di conversione dalla l. 169/23), norma “interpretativa” con la quale si impedisce con effetto retroattivo l’applicazione dell’art. 2112 c.c. alla complessa e controversa operazione commerciale che ha portato alla nascita di ITA Airways dalle ceneri di Alitalia. La norma è stata adottata con l’evidente intento di impedire le azioni in giudizio dei lavoratori di Alitalia estromessi dalla nuova compagnia: da ciò, la richiesta alla Consulta di esprimersi sul suo contrasto con gli articoli 3, 24, comma 1, 102, 111, commi 1 e 2, 117, comma 1, della Costituzione, quest’ultimo in relazione al parametro interposto di cui all’art. 6 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
Approvata dalla Regione Puglia la legge che introduce la soglia dei 9 euro negli appalti pubblici
Approvata dalla Regione Puglia la legge n. 19/24 con la quale si intende contrastare il dumping contrattuale promuovendo il rispetto di standard salariali non inferiori a 9 euro da parte delle imprese aggiudicatarie di appalti pubblici . L’iniziativa legislativa si iscrive sulla scia delle delibere comunali (come quella del Comune di Firenze) che hanno introdotto il vincolo della retribuzione minima di 9 euro a pena di esclusione dalle gare pubbliche. Il legislatore pugliese opta però per un meno rigido meccanismo premiale, a beneficio delle aziende che si impegnano ad incrementare le retribuzioni previste dal CCNL applicato in virtù degli obblighi (già) previsti dal codice dei contratti pubblici (art.11, d.lgs. 36/23). Un scelta prudente, evidentemente suggerita dai dubbi in merito alla legittimità (sul piano del diritto interno e dell’UE) dell’imposizione di vincoli più stringenti.
Bollettino-3-2024
In vigore la legge di conversione del DL PNRR: ambivalenti novità su patente a punti e appalti
Con la legge 56 del 29 aprile viene convertito con modifiche il d.l. n. 19 del 2 marzo scorso, recante ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). Grazie alla reazione delle parti sociali (Confindustria inclusa), torna il riferimento al consolidato criterio della maggior rappresentatività comparata per identificare il CCNL da rispettare nelle catene di subappalto. La norma resta comunque opinabile, sia per i suoi possibili profili di incostituzionalità sia perchè meno efficace del principio della parità di trattamento per contrastare il dumping. La riforma dell’art. 27 del d.lgs. 81/08 (T.U. su salute e sicurezza) introduce poi il meccanismo della patente a punti, obbligatoria per operare nell’edilizia. Tali e tante sono però le sue criticità applicative, che i dubbi sulla sua efficacia nel moralizzare l’ambito della sicurezza sul lavoro restano legittimi.
Bollettino-2-2024
Il TAR Lazio annulla l’ordinanza “Salvini” e chiarisce i limiti del potere di precettazione
Il TAR Lazio, con la sentenza 6084 del 28 marzo, annulla l’ordinanza di precettazione adottata dal Ministro dei Trasporti Salvini per ridurre a 4 ore la durata dello sciopero nazionale del trasporto pubblico locale indetto dal sindacalismo di base (USB, Cobas Lavoro Privato, ADL Cobas, SGB, CUB Trasporti, ADL Cobas) per l’intera giornata del 15 dicembre scorso. Nel fare ciò i giudici amministravi precisano i presupposti di legittimità del potere di precettazione dell’autorità pubblica (Ministro o prefetto), ricordando che ai sensi dell’art. 8 della l. 146/90 questa può esercitarlo solo su impulso della Commissione di garanzia, salvo giustificare la propria iniziativa con l’esistenza di esigenze di necessità e urgenza, non valutate dal Garante. Esigenze, appunto, non esistenti nel caso dello sciopero del 15 dicembre e, comunque, non provate dal Ministro dei trasporti.
Ancora la Consulta sui licenziamenti: il Jobs Act si applica anche ai lavoratori assunti prima della sua entrata in vigore, impiegati in azienda che abbiano superato il limite dei 15 dipendenti successivamente
Con la sentenza n. 44 del 22 febbraio la Consulta dichiara infondata la questione di costituzionalità sollevata dal Tribunale di Lecce in merito alla disciplina del licenziamento prevista dal Jobs Act (d.lgs. 23/15), estesa (in supposta violazione della legge delega) anche ai lavoratori già assunti prima della sua entrata in vigore (7 marzo 2015) impiegati in aziende che abbiano superato dopo tale data la soglia dimensionale dei 15 dipendenti. Per la Corte ciò non contravviene al vincolo posto dal legislatore delegante di applicare la normativa ai soli “lavoratori neoassunti”, perchè il regime previsto per le imprese medio-grandi dal d.lgs. n. 23/2015 al quale il lavoratore viene ad essere assoggettato in conseguenza del superamento della soglia dimensionale è comunque più favorevole di quello ex art. 8, legge n. 604/1966 che gli si applicava in precedenza.
Decreto PNRR: nelle pieghe delle norme sul sistema ispettivo, l’attacco alla contrattazione collettiva
Con il D.L. 19 in vigore dal 2 marzo scorso (“Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”) si introducono diverse novità in ambito ispettivo, con l’intento di contrastare il lavoro sommerso e lo sfruttamento lavorativo, specie nell’ambito degli appalti (artt.29, 30 e 31). Accanto a (pochi) elementi positivi (l’incremento del numero degli ispettori in primis), si tratta però di novità che sollevano più di un dubbio circa la loro efficacia: la previsione della lista di conformità (attestato dal quale emerge la regolarità delle condotte dell’azienda) ed il nuovo sistema di qualificazione delle imprese (previsto riscrivendo l’art. 27, d.lgs.81/08) gravano l’INL di ingenti oneri burocratici che rischiano di risolversi in un ulteriore inceppamento delle attività ispettive.
Nelle pieghe delle nuove norme poi si nasconde il frutto avvelenato della modifica dell’art. 29, d.lgs. 276/03 in materia di appalti privati: il nuovo comma 1 bis impone all’appaltatore ed agli eventuali subappaltatori di corrispondere ai propri dipendenti un trattamento economico non inferiore a quello previsto dal contratto nazionale e territoriale “maggiormente applicato nel settore“; una nozione questa che, contraddicendo quella consolida della “maggior rappresentatività comparata”, ne rovescia la ratio con potenziali effetti di disarticolazione dell’intero sistema di contrattazione collettiva.
La Consulta interviene di nuovo sul Jobs Act: estesa la reintegrazione a tutti i casi di nullità
Nuova sentenza della Corte costituzionale sul regime dei licenziamenti previsto dal Jobs Act, stavolta con declaratoria di incostituzionalità (sentenza n.22, depositata il 22 febbraio). La limitazione operata dal legislatore delegato della tutela reintegratoria alle sole ipotesi di nullità “espressamente” previste dalla legge (ex art.2, comma 1, d.lgs. 23/15), esorbita infatti i limiti della legge delega (art. 1, comma 7, L.183/14). Ne consegue un’espansione del diritto alla reintegrazione a tutte le ipotesi di licenziamento intimato in violazione di norme imperative, ad oggi sprovviste di sanzioni. Come, ad esempio, il licenziamento in periodo di comporto, il licenziamento ritorsivo del whistleblower, il licenziamento intimato in violazione del blocco previsto durante l’emergenza Covid-19, il licenziamento per sciopero attuato in violazione dei limiti ex l.146/90, oltre all’ipotesi all’origine della sentenza (licenziamento di un autoferrotranviere in violazione del procedimento disciplinare regolato dal R.D. 148/31).