Accogliendo un ricorso di un’agenzia di somministrazione (con sentenza 1571 del 12 marzo scorso) il Consiglio di Stato ha bocciato l’aggiudicazione di un appalto pubblico di servizi (nella ASL 6 di Roma) ad una cooperativa, in ragione del carattere non genuino dell’appalto. La cooperativa si limitava infatti a fornire personale, senza svolgere alcun “servizio” ulteriore capace di distinguere la sua attività da quella di un’agenzia di somministrazione ai sensi dell’art.29, comma 1 del d.lgs. 276/03. Da ciò l’annullamento degli atti di gara, mancando l’aggiudicataria dei requisiti necessari per somministrare manodopera (autorizzazione ministeriale e iscrizione all’Albo). La sentenza conferma i consolidati principi in materia di appalto, ma per la prima volta li enuncia con chiarezza anche nell’ambito degli appalti pubblici. A beneficiarne, nell’immediato, sono le agenzie di somministrazione, posto che l’appalto fittizio non comporta la costituzione del rapporto in capo al datore pubblico, per la quale resta necessario il concorso.
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Confederali e Confindustria firmano il “Patto della fabbrica” sul “nuovo” modello di contrattazione
Firmato il Patto della fabbrica, relativo al “nuovo” modello contrattuale tra Confindustria, Cgil, Cisl e Uil. L’accordo (siglato il 9 marzo, ma raggiunto prima delle elezioni) ha anche un valore politico e segnala al futuro governo la volontà delle parti sociali di difendere il ruolo della contrattazione come sede di definizione dei minimi salariali, contro possibili invasioni di campo del legislatore. Continue reading “Confederali e Confindustria firmano il “Patto della fabbrica” sul “nuovo” modello di contrattazione”
Bollettino n.1 2018
Passo avanti della Corte di giustizia nel contrasto alle frodi contributive da parte di imprese (fittizie) con sede all’estero
Con la sentenza Altun del 6 febbraio (causa C-259/16) la Corte di giustizia ammette per la prima volta la possibilità per il giudice di disconoscere la validità del certificato A1, che attesta l’iscrizione ad un sistema previdenziale di un altro Stato di un lavoratore temporaneamente distaccato sul territorio nazionale da un’impresa ivi stabilita. Continue reading “Passo avanti della Corte di giustizia nel contrasto alle frodi contributive da parte di imprese (fittizie) con sede all’estero”
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ricorda gli effetti della mancata applicazione dei contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni più rappresentative
Con la circolare n. 3 del 25 gennaio l’Ispettorato Nazionale del Lavoro fornisce importanti chiarimenti in merito all’applicazione dei contratti collettivi firmati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative. La loro applicazione infatti non solo permette di godere dei benefici normativi e contributivi esistenti e funge da parametro per il calcolo della contribuzione dovuta, ma condiziona anche la possibilità per il datore di integrare o derogare la disciplina delle tipologie contrattuali (come il contratto a termine o il lavoro intermittente) nei casi in cui tale facoltà è prevista dal d.lgs. 81/15. L’applicazione di un diverso contratto collettivo, in tali casi, può anche comportare la trasformazione in contratto di lavoro a tempo indeterminato.
Legge di bilancio 2018: ancora sgravi per i neo assunti
La legge di bilancio 2018 (n.205/2017) continua sulla strada (inutilmente) seguita in questi anni per rilanciare l’occupazione: quella degli sgravi contributivi. I datori di lavoro che dal 1° gennaio 2018 assumono lavoratori con contratto a tempo indeterminato (cioè a tutele crescenti), beneficiano infatti, per un periodo massimo di 36 mesi, dell’esonero dal versamento del 50% dei contributi previdenziali, nel limite massimo di importo pari a 3.000 euro su base annua (commi dal 100 al 108 e comma 893). Stesso sgravio si applica, per un anno, alle aziende che convertono un contratto di apprendistato in lavoro stabile. Tra le altre (poche) novità, c’è il raddoppio del contributo ASpI per le aziende che ricorrono a licenziamenti collettivi.
Bollettino n. 9 2017
In vigore la legge sulle tutele dei dipendenti che segnalano illeciti o irregolarità
E’ entrata in vigore la legge n. 179 del 30 novembre 2017 in materia di c.d. whistleblowing. La legge riforma l’art. 54 bis del d.lgs. 165/01 (Testo unico del pubblico impiego) sancendo espressamente la nullità di qualsiasi atto ritorsivo (sanzioni, trasferimento, licenziamento o altre misure pregiudizievoli delle condizioni di lavoro) adottato nei confronti del dipendente che segnala al responsabile della prevenzione della corruzione dell’ente o all’Autorità nazionale anticorruzione o ancora all’autorità giudiziaria ordinaria o contabile le condotte illecite o di abuso di cui sia venuto a conoscenza in ragione del suo rapporto di lavoro. La legge modifica anche l’art. 6 del d.lgs. 231/01 estendendo al settore privato la tutela del dipendente che segnali illeciti o violazioni relative al modello di organizzazione e gestione dell’ente di cui sia venuto a conoscenza per ragioni del suo ufficio.
La responsabilità solidale tutela i crediti dei lavoratori in tutti i contratti di subfornitura: lo afferma la Corte costituzionale
Con la sentenza n.254/2017 la Corte costituzionale ha riconosciuto che il regime della responsabilità solidale prevista dall’art. 29, comma 2, d.lgs. 276/03 a tutela dei crediti dei lavoratori vale non solo in presenza di un contratto di appalto e di subappalto, ma in ogni ipotesi di subfornitura regolata dalla legge 192/1998. Per questo motivo la norma del 2003 è scevra da vizi di incostituzionalità. A questa conclusione la Consulta giunge considerando l’identica esigenza di tutela dei lavoratori sussistente nelle diverse ipotesi di decentramento produttivo. Il che giustifica un’applicazione estensiva del regime della solidarietà anche quando l’utilizzo indiretto dei lavoratori non avviene sulla base di un contratto di appalto.
La Corte costituzionale sulla rivalutazione automatica delle pensioni: il blocco (prolungato) della perequazione è legittimo solo per le pensioni superiori a sei volte il trattamento minimo
E’ costituzionalmente legittimo il D.L. 65 del 2015 adottato per adeguare il regime della perequazione automatica delle pensioni alla sentenza n. 70 del 2015, che aveva dichiarato illegittima la previgente disciplina dettata dal D.L. 201 del 2011 (c.d. Salva Italia). Il nuovo regime, fatto salvo dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 250/2017 depositata il 1 dicembre, ha riconosciuto per gli anni 2012 e 2013 una rivalutazione automatica in misura proporzionale decrescente anche alle pensioni – prima escluse – comprese tra quelle superiori a tre volte il trattamento minimo Inps e quelle fino a sei volte lo stesso trattamento. Il blocco totale della perequazione resta dunque solo per quelle superiori a sei volte il minimo. Secondo la Corte, al contrario della precedente disciplina, quella attuale contempera ragionevolmente l’interesse dei pensionati alla conservazione del potere d’acquisto delle pensioni con le esigenze finanziarie dello Stato.