La Cassazione amplia il diritto alla reintegra nel contratto a tutele crescenti

Con la sentenza n.12174 dell’8 maggio scorso la Corte di Cassazione smonta un altro pezzo del Jobs Act, interpretando la discussa nuova disciplina sul licenziamento contenuta nel d.lgs. 23/15 in modo da garantire il diritto alla reintegrazione del lavoratore quando un licenziamento è avvenuto per un fatto privo di rilievo disciplinare.  Nonostante l’art.3, comma 1, d.lgs. 23/15 ammetta la reintegrazione solo in caso di “insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore, rispetto alla quale resta escluda ogni valutazione circa la sproporzione del licenziamento”, una lettura costituzionalmente orientata della norma impone infatti “di considerare che qualsivoglia giudizio di responsabilità, in qualunque campo del diritto punitivo venga espresso, richiede per il fatto materiale ascritto, dal punto di vista soggettivo, la riferibilità dello stesso all’agente e, da quello oggettivo, la riconducibilità del medesimo nell’ambito delle azioni giuridicamente apprezzabili come fonte di responsabilità”.

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro interviene di nuovo in tema di rappresentatività dei sindacati firmatari di CCNL

Facendo seguito alla precedente circolare n.3/2018, con la circolare n. 7 dello scorso 6 maggio l’Ispettorato nazionale del lavoro fornisce ulteriori direttive agli ispettori in merito al cruciale problema della selezione dei CCNL in base al criterio della maggior rappresentatività comparata dei soggetti firmatari, al fine di riconoscere  alle imprese i benefici normativi e contributivi ai sensi dell’art.1, comma 1175, legge n. 296/2006. Ciò che conta, precisa l’INL, è che l’impresa applichi condizioni di lavoro e salariali equivalenti o superiori rispetto a quanto previsto dal CCNL  “leader” del settore, indipendentemente dal CCNL formalmente applicato. Ne consegue un onere probatorio a carico degli ispettore di non facile assolvimento, che rischia di aumentare il contenzioso in materia.

Convertito in legge il c.d decretone: criteri più selettivi e maggiori oneri per i beneficiari del reddito di cittadinanza

Diverse le modifiche apportate alla disciplina del reddito di cittadinanza dalla legge n.26/2019 di conversione del d.l. 4/19, tutte orientate a limitarne l’accesso ed a contrastare il rischio di abusi e comportamenti fraudolenti. A farne le spese soprattutto i cittadini extra UE, che dovranno farsi certificare reddito e composizione del nucleo familiare dal Paese di origine, con traduzione in italiano e validazione del consolato. Per tutti poi, obbligo di accettare offerte di lavoro con retribuzione superiore a 858 euro e di svolgere da un minimo di 8 a un massimo di 16 ore complessive settimanali di “servizi utili per la collettività”, con buona pace della lotta alla precarietà e al lavoro povero.

Ai riders spettano i minimi salariali del CCNL: la Corte d’Appello di Torino riforma la decisione di primo grado

La Corte d’Appello di Torino, riformando la sentenza di primo grado, qualifica i ciclo-fattorini di Foodora come lavoratori etero-organizzati ai sensi dell’art. 2, d. lgs. 81/15 e, di conseguenza, estende a questi lavoratori le tutele minime garantite ai lavoratori subordinati, a partire dal diritto alla retribuzione diretta, indiretta e differita prevista per il V livello di inquadramento dal CCNL “Logistica trasporto merci”. E’ la prima volta che trova applicazione la controversa norma del Jobs Act che garantisce l’applicazione della disciplina del lavoro subordinato alle collaborazioni “le cui modalita’ di esecuzione  sono  organizzate  dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro“.
L’inquadramento dei riders nell’ambito del lavoro etero-organizzato lascia aperto il problema della regolazione delle altre molteplici forme di lavoro svolto tramite piattaforme digitali, per le quali sarebbe necessario un organico intervento legislativo.

Arriva il codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza: indebolito il ruolo del sindacato

Dopo lunga gestazione ha finalmente visto la luce il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (d.lgs. 14/2019), che ha riformato diversi aspetti della normativa fallimentare. Tra le novità (negative) in materia lavoristica, la modifica dell’art. 47, legge 428/1990 che riduce i tempi della consultazione sindacale in caso di trasferimento di azienda e amplia l’ambito di applicazione degli accordi in deroga all’art.2112 cc.. Nel quadro della complessiva riforma del concordato preventivo, risponde a finalità occupazionali la previsione dell’impegno del soggetto destinato a proseguire l’attività dell’impresa a garantire, per almeno un anno dall’omologazione, l’occupazione di almeno la metà dei lavoratori impiegati dal debitore.

In vigore il decreto legge su reddito di cittadinanza e “quota cento”

In vigore il decreto legge n. 4/2019 che introduce il c.d. reddito di cittadinanza, la cui erogazione inizierà nel mese di aprile 2019. Si tratta di un sussidio erogato attraverso apposita carta acquisti, che sostituisce il reddito di inclusione ampliandone la platea dei beneficiari.  L’accesso al reddito di cittadinanza è condizionato alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro ed all’adesione ad un percorso personalizzato finalizzato all’inserimento lavorativo. Se anche i centri per l’impiego riuscissero a implementare la riforma, difficile per i beneficiari sottrarsi alla trappola della precarietà, come dimostrano analoghe misure adottate in altri paesi europei.

Lo stesso d.l. 4/2019 modifica alcuni aspetti della normativa pensionistica, a partire dall’introduzione della c.d. quota 100, che in realtà riguarda soltanto chi compie 62 anni nel triennio 2019-2021 avendo già maturato 38 anni di contributi.