E’ entrato in vigore il D.L. n. 87 del 12 luglio 2018 che, nella sua prima parte, riduce da 36 a 24 mesi la durata massima complessiva del contratto a termine. Il superamento dei 12 mesi, anche per affetto di proroga o rinnovo, diventa possibile solo per ragioni di carattere temporaneo. Restano esclusi i lavori stagionali mentre deroghe ai nuovi limiti sono possibili attraverso la contrattazione collettiva e con accordo davanti all’ispettorato del lavoro. La riforma incide anche sull’utilizzabilità dei lavoratori in somministrazione, visto che gli stessi limiti valgono in caso di assunzione da parte di un’Agenzia.
Aumentato anche l’indennizzo in caso di licenziamento illegittimo dei lavoratori assunti con il contratto a tutela crescenti: potrà arrivare fino a 36 mesi di retribuzione e non può essere inferiore a 6. Resta comunque il meccanismo di calcolo rigido e automatico dell’indennizzo, che aumenta di due mensilità ogni anno di servizio.
Queste novità dovranno adesso passare al vaglio del Parlamento, che ha sessanta giorni per convertire il decreto in legge ordinaria.