Con la sentenza n.254/2017 la Corte costituzionale ha riconosciuto che il regime della responsabilità solidale prevista dall’art. 29, comma 2, d.lgs. 276/03 a tutela dei crediti dei lavoratori vale non solo in presenza di un contratto di appalto e di subappalto, ma in ogni ipotesi di subfornitura regolata dalla legge 192/1998. Per questo motivo la norma del 2003 è scevra da vizi di incostituzionalità. A questa conclusione la Consulta giunge considerando l’identica esigenza di tutela dei lavoratori sussistente nelle diverse ipotesi di decentramento produttivo. Il che giustifica un’applicazione estensiva del regime della solidarietà anche quando l’utilizzo indiretto dei lavoratori non avviene sulla base di un contratto di appalto.