Modificato il regime risarcitorio per contratto a termine illegittimo: è possibile ottenere il maggior danno oltre le 12 mensilità di retribuzione

Il decreto legge n. 131 del 16 settembre (Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi derivanti da atti dell’Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano) amplia le tutele economiche per il lavoratore assunto a termine in violazione dei presupposti di legge, ammettendo la possibilità di provare in giudizio il maggior danno rispetto alle 12 mensilità retributive previste come massimale dell’indennizzo (art. 11). Stessa possibilità è introdotta nel pubblico impiego, dove viene quantificata l’indennità tra un minimo di 4 e un massimo di 24 mensilità (art. 12). Restano da chiarire quali siano le voci di danno risarcibili, posta la sostanziale diversità del regime di tutela nel lavoro privato rispetto al pubblico (dove manca la conversione in contratto a tempo indeterminato).

Lo stesso d.l. 113 prevede poi (blande) norme a tutela della continuità dell’occupazione per le future concessioni demaniali marittime (stabilimenti balneari) (art. 1, comma 6) e un irrigidimento delle sanzioni per il datore che non garantisca ai lavoratori stagionali extra-UE un alloggio adeguato o imponga un canone eccessivo (art.9).