Imposta la riduzione della durata dello sciopero generale del 17 novembre da 8 a 4 ore per i lavoratori dei trasporti dall’azione congiunta della Commissione di garanzia e del Ministro dei trasporti. La prima, il 9 novembre, ha adottato una delibera di invito (ai sensi dell’art.13, lett. d) l. n. 146/90) con la quale si è contestato ai sindacati proclamanti (CGIL e UIL) la violazione delle regole relative alla rarefazione oggettiva (con riferimento al settore del trasporto aereo e dell’igiene ambientale) e della durata massima della prima azione di sciopero (con riferimento a tutti i settori dei trasporti). Ciò perchè, secondo la Commissione, lo sciopero, non riguardando tutte le categorie dei lavoratori pubblici e privati, non poteva definirsi “generale”, e come tale beneficiare delle deroghe alle discipline di settore ammesse dalla stessa Commissione di garanzia (delibera 03/134). Sulla scia della delibera della Commissione si è mosso il Ministro Salvini, adottando l’ordinanza di precettazione. Se l’intervento della Commissione può trovare una giustificazione nella propria precedente prassi (pur non essendo, proprio per questo, obbligato), l’intervento del Ministro appare esorbitante rispetto ai poteri che gli conferisce la legge, non sollevando lo sciopero generale alcun “fondato pericolo di pregiudizio grave e imminente ai diritti della persona costituzionalmente tutelati”, come richiesto dall’art.8, l. 146/90