La Cassazione legittima la disapplicazione del CCNL “leader” per violazione del diritto alla giusta retribuzione

Con la sentenza n. 27711 pubblicata il 2 ottobre, la Cassazione accoglie il ricorso contro la sentenza della Corte d’Appello di Torino che aveva considerato insindacabile il trattamento retributivo corrisposto in applicazione del CCNL Vigilanza privata, in quanto siglato dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative, come prescritto dalla pertinente normativa (art.7, comma 4 d.l. 248/07, relativa ai soci lavoratori di cooperativa). In forza di una dotta e articolata motivazione, i Giudici di legittimità affermano il principio di diritto per il quale al giudice spetta comunque la facoltà di valutare la conformità del trattamento retributivo al precetto costituzionale dell’art. 36 Cost., anche quando (come nel caso di specie) questo deriva dall’applicazione di un CCNL “leader”, cui rinvia la legge.  Tale valutazione deve fondarsi sia sul confronto con gli standard salariali previsti in altri CCNL di settori affini o per mansioni analoghe o utilizzando indicatori economici e statistici, ivi compresi quelli indicati nella direttiva UE 2022/2041 (che a sua volta rinvia agli indici internazionali del 60% del salario mediano o del 50 % del salario medio).