Opinabile sentenza del TAR Lombardia che, con decisione a quanto consta priva di precedenti, annulla l’atto di disposizione (adottato ai sensi dell’art. 14, comma 1, d.lgs. 124/04) con il quale l’Ispettorato del lavoro di Como-Lecco aveva ordinato ad una cooperativa che applicava il CCNL “Vigilanza privata e servizi fiduciari” di corrispondere ai propri soci-lavoratori le differenze retributive rideterminate secondo le tabelle retributive previste dal CCNL “Multiservizi” . Con ciò contraddicendo una giurisprudenza ormai in via di consolidamento, che reputa i minimi salariali previsti dal CCNL servizi fiduciari inferiori al livello di adeguatezza imposto dall’art. 36 Cost.