Con sentenza n. 7861 del 4 marzo 2022, la IV sezione penale della Corte di Cassazione ha fornito importanti chiarimenti per identificare i reati di intermediazione illecita (il c.d. caporalato commesso dall’ “intermediario”) e di sfruttamento del lavoro (commesso dal datore) di cui all’art. 603-bis del codice penale, i cui elementi costitutivi sono la “condizione di sfruttamento” del lavoratore e l’ “approfittamento dello stato di bisogno” da parte dell’autore del reato. Riguardo al primo elemento della fattispecie, la condizione di sfruttamento può sussistere anche nei confronti di un solo lavoratore e può essere ricavata dal giudice dalla sussistenza di uno solo degli indici elencati dal comma 3, da ritenersi non tassativi; mentre lo stato di bisogno, da cui l’autore del reato intende trarre vantaggio, consiste in una situazione di grave difficoltà, anche temporanea, in grado di limitare la volontà della vittima, inducendola ad accettare condizioni di lavoro particolarmente svantaggiose.