Con la sentenza n.11665 dello scorso 11 aprile (replicata dalla successiva n.12745 del 21 aprile) la Cassazione fornisce un’interpretazione dell’art.18 comma 4 dello Statuto dei lavoratori che amplia la possibilità di ottenere la reintegrazione in caso di licenziamento comminato per condotte “punibili con sanzioni conservative sulla base della previsione dei contratti collettivi” . Secondo la Suprema Corte tale disposizione non implica la necessità che la condotta contestata sia riconducibile ad un’ipotesi esplicitamente tipizzata dal contratto collettivo, ma permette al giudice di ordinare la reintegrazione anche in presenza di clausole generali o disposizioni generiche alle quali la condotta del lavoratore è riconducibile in via interpretativa.