Si consolida la giurisprudenza favorevole ad una piena estensione ai riders delle tutele proprie dei lavoratori subordinati. Il Tribunale di Firenze, accogliendo il ricorso di Filcams, Nidil e Filt in opposizione al decreto del 9 febbraio scorso, impone a Deliveroo il rispetto dei diritti di informazione e consultazione sindacale (ex d.lgs. 25/07 e l. 223/91) e riconosce che UGL riders è un “sindacato di comodo” (ai sensi dell’art.17 l. 300/70) , in quanto tale non legittimato a sottoscrivere accordi capaci di regolare (anche) in deroga il rapporto di lavoro dei riders, ai sensi dell’art.2, comma 2, d.lgs.81/15: da ciò il carattere illegittimo dell’imposizione a tutti i lavoratori dell’accordo Assodelivery-UGL, pena il recesso dal rapporto di lavoro.