Con la sentenza n. 212 del 14 ottobre scorso la Consulta ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 6, comma 2, della legge n. 604 del 1966, nella parte in cui non prevede che il deposito del ricorso cautelare anteriore alla causa (ai sensi degli artt. 669-bis, 669-ter e 700 cod. proc. civ.) possa impedire la decadenza dell’impugnazione di un atto datoriale, al pari di quanto avviene per effetto del ricorso ordinario davanti al giudice del lavoro o della richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato. In altre parole, per effetto della sentenza, basta anche un ricorso cautelare per impugnare efficacemente un atto datoriale (come il licenziamento o il trasferimento) entro il termine di 180 giorni dall’impugnazione stragiudiziale dello stesso.