Con la sentenza n. 10415 del 1° giugno scorso la Cassazione chiarisce la portata dell’art. 47, comma 4-bis, l. n. 428/90 relativo al regime del trasferimento d’azienda in stato di crisi, introdotto per adeguare la normativa nazionale alla sentenza della Corte di giustizia (in causa C-561/07) che aveva dichiarato la previgente disciplina in contrasto con la direttiva 2001/23. I giudici di legittimità, seguendo un’interpretazione della norma conforme al diritto dell’UE, precisano che la situazione di impresa in stato di crisi postula un procedimento che mira a favorire la prosecuzione dell’attività, in prospettiva di una futura ripresa e si discosta da procedure concorsuali liquidative rispetto alle quali la continuazione dell’attività non sia stata disposta o sia cessata. Da ciò la conclusione che lo stato di crisi aziendale non possa costituire motivo per una riduzione dei livelli occupazionali e non consenta di derogare al principio generale secondo cui il trasferimento di un’azienda o parte di essa non giustifica il licenziamento, sia per l’impresa cedente che per quella cessionaria.