Con ordinanza del 4 giugno la Corte di giustizia ha dichiarato la propria manifesta incompetenza a decidere sul rinvio pregiudiziale del Tribunale di Napoli in merito al supposto contrasto con il diritto dell’UE del vigente regime sanzionatorio relativo ai licenziamenti collettivi, come riformato dal c.d. Jobs Act. La questione era stata sollevata in relazione all’art.10 del d.lgs.23/15 che prevede una sanzione meramente indennitaria (dello stesso importo previsto per il licenziamento individuale ingiustificato: tra i 6 e i 36 mesi di retribuzione) in caso di violazione dei criteri di scelta dei lavoratori da licenziare nell’ambito di un licenziamento collettivo, introducendo così una palese disparità di trattamento rispetto ai lavoratori con rapporti già in essere al 7 marzo 2015 (data di entrata in vigore del d.lgs. 23/15), ai quali spetta la tutela reintegratoria. Per i giudici di Lussemburgo la materia non ha alcuna connessione con il diritto dell’Unione, non riguardando profili regolati dalla direttiva 98/59 che si limita ad imporre il rispetto di una procedura di informazione e consultazione sindacale; da ciò la loro incompetenza a valutare la compatibilità della normativa nazionale con l’art. 30 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE, letta alla luce dell’art. 24 della Carta sociale europea, che riconosce il diritto ad una tutela adeguata ed effettiva in caso di licenziamento illegittimo.