Finalmente pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34 recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” (c.d. decreto rilancio).
In materia di ammortizzatori, oltre al prolungamento della durata della Cigo e della Cigs ed alla proroga della Cassa in deroga, è previsto il pagamento diretto dell’INPS del 40% delle ore autorizzate per le imprese non in grado di anticipare il trattamento. Tra le indennità una tantum, un assegno di 500 euro (per aprile e maggio) ai lavoratori domestici con contratti di oltre 10 ore settimanali, mentre è aumentata a 1000 euro l’indennità per gli autonomi. Il c.d. reddito di emergenza si riduce ad un assegno di 400 euro (incrementabile fino ad un massimo di 800) erogato per due mesi ai nuclei familiari indigenti che non beneficino di altre indennità.
Innalzata a 30 giorni la durata del congedo per figli fino a 12 anni, da utilizzare entro il 31 luglio, e aumentati di 12 giorni i premessi retribuiti ex legge n. 104/92, per i mesi di maggio e giugno.
Viene prolungato a cinque mesi (con decorrenza dal 17 marzo) sia il divieto di procedere a licenziamenti per giustificato motivo oggetto che la sospensione delle procedure dei licenziamenti collettivi. I contratti a termine (anche in somministrazione) diventano rinnovabili e prorogabili senza causale fino al 31 agosto. Il diritto al lavoro agile (già previsto per i disabili) è adesso riconosciuto anche ai genitori che abbiano almeno un figlio minore di 14 anni. Nel Pubblico impiego il lavoro agile resta la “modalità ordinaria” di svolgimento della prestazione fino al 31 dicembre 2020.
La controversa regolarizzazione dei lavoratori migranti ha una durata di 6 mesi e riguarda soltanto colf, badanti, baby sitter e lavoratori dell’agricoltura e della pesca, con permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre 2019. Tutti gli altri restano senza diritti e protezioni.