Con la sentenza n.12174 dell’8 maggio scorso la Corte di Cassazione smonta un altro pezzo del Jobs Act, interpretando la discussa nuova disciplina sul licenziamento contenuta nel d.lgs. 23/15 in modo da garantire il diritto alla reintegrazione del lavoratore quando un licenziamento è avvenuto per un fatto privo di rilievo disciplinare. Nonostante l’art.3, comma 1, d.lgs. 23/15 ammetta la reintegrazione solo in caso di “insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore, rispetto alla quale resta escluda ogni valutazione circa la sproporzione del licenziamento”, una lettura costituzionalmente orientata della norma impone infatti “di considerare che qualsivoglia giudizio di responsabilità, in qualunque campo del diritto punitivo venga espresso, richiede per il fatto materiale ascritto, dal punto di vista soggettivo, la riferibilità dello stesso all’agente e, da quello oggettivo, la riconducibilità del medesimo nell’ambito delle azioni giuridicamente apprezzabili come fonte di responsabilità”.