La Corte di Giustizia, con sentenza del 25 ottobre, dichiara illegittima la normativa italiana nella parte in cui non prevede per le Fondazioni lirico sinfoniche nessun limite al rinnovo dei contratti né relativo ad un tetto massimo di durata degli stessi né relativo ad un obbligo di motivazione dei rinnovi contrattuali. La Corte di Lussemburgo ricorda al legislatore italiano che la direttiva 1999/70/CE non ammette deroghe al principio per cui i rinnovi dei contratti a termine debbano essere motivati da “esigenze provvisorie” e quindi possano essere stipulati solo per particolari esigenze temporanee e non per far fronte a carenze di organico. Non sorgono dunque dubbi sulla piena applicabilità degli obblighi di motivazione oggi previsti dal c.d decreto dignità per tutti i rinnovi dei contratti a termine stipulati anche dalle Fondazioni lirico sinfoniche.