Il 9 agosto è entrata in vigore la legge n.96/2018 di conversione del c.d. decreto dignità, con qualche significativa novità rispetto al testo originario. Tra gli emendamenti più rilevanti del capo I (relativo alle misure di contrasto al precariato) c’è l’ampliamento e la semplificazione dell’utilizzo del lavoro occasionale in agricoltura e nel turismo: il pagamento del lavoratore (pensionato, giovane con meno di 25 anni, disoccupato o percettore di integrazione del reddito) può avvenire in contanti presso qualsiasi ufficio postale (previa iscrizione nella piattaforma INPS), il rapporto può durate fino a 10 giorni e l’utilizzatore può avere fino a 8 dipendenti . Il nuovo testo precisa anche che i limiti di durata del contratto a termine non si applicano alle agenzie di somministrazione ma soltanto all’utilizzatore; con il che si scongiura una stretta radicale su questa tipologia contrattuale. Sconfessando Corte di giustizia (sentenza Mascolo) e Corte costituzionale (sent. 187/16), viene poi eliminato ogni limite di durata dei contratti a termine nella scuola (introdotto con la legge 107/15): si riapre così la stagione dei ricorsi.